Circolare su agevolazione assunzioni under35

Giugno 1, 2025

Come dispone l’articolo22, co.1, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024), l’esonero contributivo interessa i datori di lavoro privati (anche se non imprenditori), agricoli inclusi, che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale (e quindi operai, impiegati e quadri) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tuttavia, con specifico riferimento alle assunzioni nella ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), vale quanto segue:

  1. l’esonero spetta se l’assunzione avviene dal 31 gennaio 2025 in poi (data di autorizzazione della Commissione europea, al netto di quanto precisato appena sotto con riguardo al modulo telematico di domanda) e fino al 31 dicembre 2025 (articolo 2, co. 3articolo 2, co. 3, del D.M. 11 aprile 2025, n. 66);
  2. la domanda di esonero (come si dirà meglio più avanti) deve essere presentata prima di assumere i lavoratori beneficiari (e, quindi, solo dal 16 maggio 2025, data in cui l’Inps renderà accessibile l’apposito modello telematico): in questi casi, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio (art. 4, co. 3art. 4, co. 3, del D.M. 11 aprile 2025, n. 66).

Inoltre, nella ZES unica, sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che:

    • soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” ex art. 2, p. 18, Regolamento (UE) n. 651/2014;

e

  • hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente all’articolo 46 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che sancisce il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (articolo 2, co. 6, del D.M. 11 aprile 2025, n. 66).

 

In sintesi, è “impresa in difficoltà” quella che soddisfa almeno 1 delle seguenti circostanze:
a) nel caso di SRL (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’art. 21, par. 3, lett. b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il “capitale sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’art. 21, par. 3, lett. b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
c) se l’impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) se l’impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, se, negli ultimi 2 anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa è stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0.

Lavoratori beneficiari

Premesso che è sempre esclusa la Pubblica Amministrazione, e che l’esonero spetta anche con riferimento a quei soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono già stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (inclusi gli ex apprendisti il cui contratto non è stato fatto proseguire come normale rapporto a tempo indeterminato), sono portatori del beneficio quei soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata:

    • non hanno compiuto il 35° anno di età (ossia che hanno, al massimo, 34 anni e 364 giorni);

e

  • non sono stati mai (in tutta la loro vita) occupati con un contratto a tempo indeterminato.

Rapporti ammessi ed esclusi

In linea di principio, deve trattarsi di un’assunzione (o di una trasformazione) a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale, con riduzione proporzionale del beneficio). Danno comunque luogo all’esonero anche l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se questa è resa verso l’utilizzatore a tempo determinato), nonché il rapporto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Per contro, sono esclusi dall’applicazione del beneficio i contratti di lavoro intermittente, i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

Importo e durata: misura ordinaria

Per un periodo massimo fino a 24 mesi, opera l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori privati (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per i rapporti che vengono instaurati e/o risolti nel corso del mese, la soglia di 500 euro deve essere riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di esonero.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 22, co. 1, del D.L. n. 60/2024).

Per i datori che si avvalgono dell’esonero, nel determinare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio medesimo (articolo 22, co. 9, del D.L. n. 60/2024).

Casi particolari

L’INPS ha chiarito quanto segue: la fruizione del beneficio può essere sospesa solo in caso di assenza obbligatoria per maternità; nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1406 cod. civ., con passaggio del dipendente al cessionario, quest’ultimo continua a godere dell’esonero per tutto il periodo residuo di fruizione rispetto ai 24 mesi totali (altrettanto a dirsi nel caso di trasferimento d’azienda avvenuto ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile). Infine, l’esonero non spetta sia in relazione ai lavoratori assunti per essere impiegati in Paesi extracomunitari non convenzionati che nell’ipotesi di riqualificazione, a seguito di un accesso ispettivo, del rapporto che era stato avviato come di lavoro autonomo (con o senza partita IVA), o parasubordinato, in subordinato.

Se si tratta di contratto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere ridotto in proporzione, però con alcune particolarità: se due datori assumono nello stesso giorno il medesimo dipendente, l’esonero spetta a entrambi; se il bonus è stato autorizzato, per esempio, per 4 ore, l’aumento dell’orario a 6, non comporta un aumento della misura di esonero fruibile; invece, se le parti concordano di ridurre l’orario, è il datore a dover ridurre da sé l’importo del beneficio fruito.

Per quanto concerne la somministrazione (che pure consente di fruire del beneficio), va evidenziato quanto segue: per stabilire se l’utilizzatore può beneficiare di 500 o di 650 euro mensili, la sede di lavoro rilevante, per stabilire il massimale mensile fruibile, deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, quindi a prescindere da dove ha sede l’Agenzia di somministrazione. Inoltre: se si tratta della ZES, in cui l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, in caso di assunzione a scopo di somministrazione il calcolo dei costi va effettuato in riferimento all’utilizzatore; in ogni caso, tutti i requisiti (incluso l’incremento occupazionale che interessa per la ZES) devono essere verificati in capo all’utilizzatore. Una volta che l’INPS ha ricevuto la domanda, tanto per i rapporti in corso quanto per quelli non ancora avviati, calcola la misura del bonus spettante; consulta (per le domande dell’esonero nella ZES) il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che quel datore abbia diritto all’agevolazione; infine accoglie la domanda.

Se la domanda riguarda un’assunzione che sia in corso nelle Regioni del Centro Nord, con conseguente indicazione della comunicazione obbligatoria, l’INPS comunica (in calce al medesimo modulo telematico inviato dal datore), l’accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Invece, se l’istanza riguarda un’assunzione o trasformazione non ancora effettuata, l’Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona le risorse e invia una comunicazione a PEC o e-mail ordinaria (se non vi è un indirizzo PEC), nonché una notifica nell’area “MyINPS”, con la quale invita il datore a instaurare il rapporto e a inviare la comunicazione obbligatoria nel termine perentorio di 10 giorni (termini previsti per presentare la CO sono perentori: l’inosservanza fa perdere importi già accantonati, ferma la possibilità di proporre una nuova domanda).

Autorizzazione UE

L’efficacia delle disposizioni dell’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 , del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea: tale autorizzazione è stata concessa il 31 gennaio 2025, con decisione C(2025) 649 final. Come detto sopra, la data del 31 gennaio 2025, insieme a quella del 16 maggio (data di rilascio del nuovo modulo telematico di domanda) condiziona, nella ZES, la fruizione dell’esonero maggiorato fino a 650 euro mensili.

Altre condizioni

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto di quanto segue:

  1. condizioni di cui all’art. 1, co. 1175 e 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC eccetera);
  2. principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza eccetera);
  3. divieti di licenziamento (si veda quanto precisato sotto).

 

Inoltre, per i datori della ZES: è necessaria l’autorizzazione UE nonché occorre il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne le risoluzioni dei rapporti di lavoro, l’esonero spetta ai datori i quali, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti:

  • individuali per giustificato motivo oggettivo; ovvero
  • collettivi ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

nella medesima unità operativa o produttiva (articolo 22, co. 5, del D.L. n. 60/2024).

Cumulabilità

L’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es.: disabili beneficiari di NASpI, eccetera) ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Esso è però compatibile con l’esonero previsto a favore dei datori che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” nonché con eventuali misure che prevedono la riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Controlli e sanzioni

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati (articolo 5articolo 5 del D.M. 11 aprile 2025, n. 66).

Limiti di spesa

I benefici contributivi di cui all’articolo 22 sono riconosciuti nel limite di spesa di:

  • 35,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 474,6 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 698,4 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 259,7 milioni di euro per l’anno 2027.

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