Legge di bilancio 2025

Febbraio 1, 2025
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 31.12.2024, n. 305, della Legge di Bilancio per il 2025, di seguito una prima disamina di alcune delle novità introdotte. Si precisa che molte delle previsioni saranno applicabili esclusivamente a seguito di pubblicazione di circolari e messaggi esplicativi da parte degli enti di riferimento.

Auto in uso promiscuo a dipendenti – comma 48

Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci elabora entro il 30.11 di ciascun anno. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Fatturazione elettronica e agenzia delle dogane – comma 80

I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane (attualmente prevista per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 D.Lgs. 504/1995 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).

Contribuzione per nuovi artigiani e commercianti – comma 186

I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all’INPS.

Decontribuzione lavoratrici madri – commi 219/220

Alle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra

  • redditi di lavoro autonomo,
  • redditi d’impresa in contabilità ordinaria,
  • redditi d’impresa in contabilità semplificata
  • redditi da partecipazione

e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri età del figlio più piccolo. Per il 2025 e 2026 tale esonero non spetta per le lavoratrici che già fruiscono dell’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2024. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome. È necessario attendere la pubblicazione di un apposito decreto che definisca la misura dell’esonero e le modalità attuative.

Esonero contributivo aziende del mezzogiorno (1) – commi 406/412

A partire dal 2025 è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;

b) per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;

c) per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;

d) per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;

e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.

L’esonero non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di cui all’art. 31 D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (possesso DURC). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 L. 68/1999 (collocamento disabili). L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. 60/2024 (incentivi per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio).

Esonero contributivo aziende del mezzogiorno (2) – commi 413/422

È concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’esonero si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L’esonero non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di cui all’art. 31 D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (possesso DURC). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 L. 68/1999 (collocamento disabili). L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. 60/2024 (incentivi per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio). L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Obbligo PEC amministratori di società – comma 860

Con una modifica all’art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, è disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Tracciabilità delle spese di trasferta – commi 81/83

È stato modificato l’art.51 co. 5 DPR 917/1986, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale e delle spese di alloggio e di vitto. Viene ora previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito, solo se i pagamenti delle predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs.. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Le ulteriori regole rimangono confermate.

Si ricorda che le trasferte dei lavoratori ed i rimborsi spese sono disciplinati da specifiche regole e norme, le quali devono essere rigorosamente rispettate per evitare di incorrere in sanzioni. In caso dobbiate inviare i dipendenti in trasferta vogliate comunicarcelo con un certo anticipo per consentirci di verificare CCNL e normativa di riferimento per una corretta gestione delle stesse. Per le trasferte all’estero le procedure preventive potrebbero richiedere più tempo, si prega quindi di volerci comunicare la trasferta con il dovuto anticipo. All’art.54 DRP 917/1986, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, è stato poi aggiunto il comma 6, al fine di specificare che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 95 DPR 917/1986, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, è stato specificato che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti previsti dal medesimo art. 95, se effettuate con i metodi tracciabili.

Anche le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 DPR 917/1986) sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili. Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili sono estese ai fini dell’Irap. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Esenzione fiscale somme a neoassunti in relazione a fabbricati – commi 386/389

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1.01.2025 al 31.12.2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza. Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai fini dell’applicazione di tale agevolazione, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 Dpr 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori – commi 390/391

Vengono prorogati anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’innalzamento della soglia di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e l’esclusione dalla base imponibile di determinati rimborsi effettuati al dipendente. Viene confermato che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico. Il limite più elevato si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Sarà pertanto necessario inviare allo scrivente Studio idonea dichiarazione attestante la presenza di figli a carico. Tale adempimento rimarrà a carico del lavoratore e la dichiarazione dovrà essere veicolata al ns. Studio tramite l’azienda. In caso di assenza di invio della dichiarazione si procederà automaticamente all’applicazione della soglia più bassa. I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Lo Studio G.F. Cassano resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse
necessitarvi

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